Garanzia del rivenditore

Garanzia legale e convenzionale a pagamento

Garanzia convenzionale a pagamento

La garanzia convenzionale è offerta da società terze che estendondo la garanzia legale e ti offre una serie di vantaggi aggiuntivi, di seguito elenchiamo quelli più comuni:

Veicoli garantibili:

Autoveicoli usati fino a 15 anni di anzianità (ad uso privato e commerciale)

Attivabile su:

Auto usate: al momento della vendita senza o con residuo di garanzia del costruttore inferiore a 12 mesi. Km 0 che al momento della vendita abbiano un residuo di garanzia del costruttore inferiore a 12 mesi

Decorrenza:

Per veicoli usati: dal giorno della consegna del veicolo da parte del concessionario all’acquirente. Per veicoli usati con residuo di garanzia del costruttore: allo scadere della medesima.

Durata:

Potrà avere una durata di 12, 24 (12+12), 36 (12+24) mesi.

Franchigia e vetustà:

Non è applicata nessuna Franchigia e nessuna Vetustà

Chilometraggio:

Chilometraggio illimitato

Validità:

La garanzia è prestata a condizione che il veicolo si trovi nei paesi dell’Unione Europea, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano

Limite di rimborso:

  • € 2.500 iva inclusa per i veicoli fino a 10 anni di età
  • € 2.000 iva inclusa per i veicoli da 10 a 15 anni di età
  • Qualora si verificassero più guasti il limite massimo di rimborso, per la durata complessiva della copertura, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro

Manutenzione:

Cambio olio motore e un tagliando di manutenzione ogni 15.000 km (tolleranza +/-1000) e comunque ogni 12 mesi per le garanzie con durata di 24 mesi o superiore

Trasferibilità:

La garanzia è valida ed efficace solo in riferimento all’acquirente del veicolo e decade nel caso di trasferimento di proprietà dello stesso

Assistenza stradale:

Se il veicolo rimane in panne in Italia ed in tutta Europa, chiamando la centrale operativa disponibile 24 ore su 24, il cliente potrà proseguire i suoi spostamenti. Servizi previsti:

  • Soccorso stradale * (Italia e Estero)
  • Rientro o proseguimento del viaggio degli occupanti del veicolo (Italia e Estero)
  • Invio di un autista (Italia e Estero)
  • Soggiorno in albergo (Italia e Estero)
  • Rientro del veicolo (Italia e Estero)
  • Abbandono legale (Italia e Estero escluso il comune di residenza)
  • Anticipo spese (Italia e Estero escluso il comune di residenza)

Prestazioni fornite esclusivamente all’estero:

  • Anticipo spese mediche
  • Anticipo spese legali
  • Anticipo della cauzione
  • Invio pezzi di ricambio

* A seguito di guasto, incidente, incendio, foratura, perdita o rottura di chiavi, mancanza o errore di carburante.

Coperture organi per veicoli fino a 10 anni:

  • motore: testata e relativa guarnizione, albero motore, pistoni e fasce elastiche, bielle, cuscinetti di banco, cuscinetti di biella, aste, bilancieri, punterie e punterie idrauliche, catena distribuzione e relativi ingranaggi (ingranaggio albero motore, ingranaggi alberi a camme e ingranaggio pompa iniezione), alberi a camme, modulo uniair, valvole e guida valvole, pompa dell’olio;
  • impianto sovralimentazione: turbocompressore, valvola waste gate e geometria variabile;
  • cambio manuale, cambio selespeed, cambio sequenziale (escluso attuatore): albero primario, albero secondario, alberino retromarcia, ingranaggio I, ingranaggio II, ingranaggio III, ingranaggio IV, ingranaggio V, ingranaggio VI, ingranaggio retromarcia, cuscinetti cambio, manicotti scorrevoli;
  • cambio automatico, cambio tiptronic, cambio multitronic, cambio variatronic, cambio speed gear, cambio ECVT: gruppo valvole, convertitore, pompa olio, ingranaggi, alberi, cuscinetti;
  • circuito di alimentazione: pompa iniezione o pompa alta pressione (esclusi iniettori pompa), pompa elettrica di alimentazione, misuratore volume aria o debimetro;
  • componenti elettrici: alternatore, motorino avviamento, motorino tergicristalli, motorino pompa lavavetri;
  • impianto di climatizzazione: compressore, condensatore ed evaporatore.
  • componenti elettronici: centralina dell’iniezione;
  • circuito di raffreddamento: pompa dell’acqua, radiatore raffreddamento motore;
  • impianto frenante: pompa freni, servofreno, pompa del vuoto o depressore, centralina ABS;
  • differenziale autobloccante e differenziale torsen: pignone, corona, planetari, satelliti, perni satelliti, cuscinetto pignone, cuscinetti planetari, cuscinetti satelliti, flange e canotti semialberi;
  • dispositivi di trasmissione: albero di trasmissione anteriore e posteriore, giunto cardanico albero di trasmissione, crociera albero di trasmissione, semiasse anteriore destro e sinistro, semiasse posteriore destro e sinistro, crociera semiasse, giunto omocinetico destro e sinistro, giunto cardanico semiasse, riduttore;
  • organi di guida: scatola guida, scatola idroguida, servosterzo, elettroguida, pompa del servosterzo;
  • manodopera: stacco e riattacco secondo i tempari e le indicazioni del costruttore applicata unicamente sulla rottura dei pezzi oggetto del Programma di Garanzia.

Coperture organi per veicoli da 10 a 15 anni:

  • motore: testata e relativa guarnizione, albero motore, pistoni e fasce elastiche, bielle, cuscinetti di banco, cuscinetti di biella, aste, bilancieri, punterie e punterie idrauliche, catena distribuzione e relativi ingranaggi (ingranaggio albero motore, ingranaggi alberi a camme e ingranaggio pompa iniezione), alberi a camme, modulo uniair, valvole e guida valvole, pompa dell’olio;
  • cambio manuale, cambio selespeed, cambio sequenziale (escluso attuatore): albero primario, albero secondario, alberino retromarcia, ingranaggio I, ingranaggio II, ingranaggio III, ingranaggio IV, ingranaggio V, ingranaggio VI, ingranaggio retromarcia, cuscinetti cambio, manicotti scorrevoli;
  • cambio automatico, cambio tiptronic, cambio multitronic, cambio variatronic, cambio speed gear, cambio ECVT: gruppo valvole, convertitore, pompa olio, ingranaggi, alberi, cuscinetti;
  • dispositivi di trasmissione: albero di trasmissione anteriore e posteriore, giunto cardanico albero di trasmissione, crociera albero di trasmissione, semiasse anteriore destro e sinistro, semiasse posteriore destro e sinistro, crociera semiasse, giunto omocinetico destro e sinistro, giunto cardanico semiasse, riduttore;
  • manodopera: stacco e riattacco secondo i tempari e le indicazioni del costruttore applicata unicamente sulla rottura dei pezzi oggetto del Programma di Garanzia.

Esclusioni:

  • Sono esclusi tutti i materiali di consumo
  • Tutto quanto non espressamente indicato è escluso dalla Garanzia.

Per dettagli completi e informazioni sulla copertura si rimanda al Programma di garanzia ed assistenza veicoli

Ogni auto include una garanzia legale di conformità di almeno 12 mesi, la garanzia legale è regolamentata dal Codice del Consumo (Art.128 - Art. 135) e si applica solo in caso di vendita a consumatore privato.

Art. 128. Ambito di applicazione e definizioni

  1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonchè quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
  2. Ai fini del presente capo si intende per:
    1. beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
      1. i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
      2. l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
      3. l’energia elettrica;
    2. venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
    3. garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;
    4. riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.

Art. 129. conformità al contratto

  1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
  2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
    1. sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
    2. sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
    3. presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
    4. sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
  3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
  4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
    1. non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;
    2. la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
    3. la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.
  5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Art. 130. Diritti del Consumatore

  1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
  2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
  3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
  4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
    1. del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
    2. dell’entità del difetto di conformità;
    3. dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
  5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
  6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
  7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
    1. la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
    2. il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6;
    3. la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
  8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
  9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
    1. qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
    2. qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
  10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 131. Diritto di Regresso

  1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
  2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Art. 132. Termini

  1. Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
  2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
  3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
  4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si’ prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 133. Garanzia convenzionale

  1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
  2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
    1. la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
    2. in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonchè il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
  3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
  4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
  5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.

Art. 134. Carattere imperativo delle disposizioni

  1. è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
  2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all’articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
  3. è nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Note all’art. 134:

  • L’art. 1519-sexies del codice civile è il seguente:
  • «Art. 1519-sexies (Termini). - Il venditore è responsabile, a norma dell’art. 1519-quater, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’art. 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, puo’ tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’art. 1519-quater, comma secondo, purchà il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente».

Art. 135. Tutela in base ad altre disposizioni

  1. Le disposizioni del presente capo non escludono nè limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico.
  2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.
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